STATUTO ASSOCIATIVO
Titolo I – Costituzione e finalità
Articolo 1: Costituzione, denominazione, sede e durata
1.1 Il giorno 9 Agosto 2006 si costituisce in Pisa, in Piazza del Duomo, l’associazione di promozione sociale denominata “Associazione StilePisano”, ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. Simbolo dell’Associazione è la gramigna. In data 27 luglio 2007 l’Assemblea dei Soci approva il cambio di denominazione sociale da “Associazione StilePisano” a “Compagnia dello StilePisano”. In data 20 giugno 2022 l’Assemblea dei Soci approva il cambio di denominazione sociale da “Associazione StilePisano” a “Compagnia dello StilePisano APS”.
1.2 La Compagnia dello StilePisano APS, di seguito denominata “Compagnia”, è conforme alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, alla legge regionale toscana 19 dicembre 2002 n. 42 e alle norme generali dell’ordinamento giuridico italiano.
1.3 La Compagnia si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.
1.4 La Compagnia è iscritta all’albo delle associazioni di promozione sociale della Provincia di Pisa.
1.5 La Compagnia ha sede legale in Pisa, via Pietro Gori 17 (quartiere di San Martino in Kinzica) presso la sede dell’“Associazione degli Amici di Pisa”.
1.6 La Compagnia è costituita a tempo indeterminato.
1.7 Con delibera del Consiglio degli Anziani e con parere positivo del Tesoriere per i controlli di cassa e di patrimonio, possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.
1.8 La Compagnia riconosce nel sito web www.compagniadellostilepisano.it il principale veicolo d’informazione e divulgazione delle proprie attività.
1.9 Stemma della Compagnia è il bassorilievo posto sull’architrave della porta principale di ingresso al Campanile del Duomo di Pisa e raffigurante due navi pisane nel momento dell’ingresso al Porto Pisano, sormontate dalla scritta “Populi Pisani” con l’aggiunta, al centro delle scritte, dello stemma rotondo della Croce Pisana, bianca su fondo rosso. In basso, sotto le navi, compare la scritta Compagnia dello StilePisano con la “P” di StilePisano in maiuscolo.
Articolo 2: Finalità e attività
2.1 La Compagnia è una libera associazione apolitica, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2.2 Le finalità della Compagnia sono:
- la ricerca, il recupero, lo studio e la diffusione della storia e della cultura della città di Pisa e della sua attuale Provincia, oltre ai territori pertinenti all’antica Repubblica Marinara;
- la riscoperta, la valorizzazione, la promozione e la divulgazione del patrimonio artistico e architettonico pisano, delle sue peculiarità di disegno, di realizzazione e di materiali; quelle del movimento neo-medievale, anche al di fuori del territorio provinciale e nazionale;
- la sensibilizzazione del popolo pisano in merito a quanto espresso nei punti a e b, per sviluppare una forte presa di coscienza nei confronti del passato, del presente e del futuro della città di Pisa e della sua Provincia, ricreando o rafforzando così una vera identità pisana;
- lo studio delle problematiche e delle potenzialità della città di Pisa e della sua Provincia al fine di elaborare e proporre strategie di sviluppo;
- la divulgazione e la promozione di eventi culturali, sociali ed economici che rientrino nella sfera d’interesse della città di Pisa e della sua Provincia;
- la creazione di un coordinamento fra le associazioni e le varie realtà pisane che condividano almeno in parte le finalità della Compagnia;
- costituire veicolo d’informazione e divulgazione al fine di stimolare l’interesse sociale conforme alle finalità della Compagnia;
- intrattenere rapporti culturali con singole persone o analoghe associazioni presenti in altre città, sia europee che extra-europee, con particolare riferimento a città e territori anticamente legati a Pisa;
- lo studio, la valorizzazione dei riti religiosi pertinenti all’antica Repubblica Marinara di Pisa.
2.3 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; d. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; e. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
2.4 L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio degli Anziani.
2.5 L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
2.6 Tutte le attività sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Titolo II – Soci
Articolo 3: Soci
3.1 Possono essere Soci tutti coloro che amino la città di Pisa, abbiano interesse alla sua tutela e al suo sviluppo e al conseguimento degli scopi della Compagnia.
3.2 La Compagnia è composta da un numero illimitato di Soci. La qualifica di Socio si acquista tramite domanda e l’accettazione insindacabile da parte del Consiglio degli Anziani, oltre al versamento di una quota stabilita annualmente dal Consiglio degli Anziani. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Gli associati devono approvare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’associazione.
3.3 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio degli Anziani deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
3.4 I Soci sono divisi in:
- Soci Ordinari o Sostenitori, a seconda dell’entità della quota annuale versata; la qualifica ha valenza annuale con estensione fino al 24 marzo dell’anno solare successivo, ovvero fino al seguente Capodanno Pisano, ed è rinnovabile durante tutto l’anno solare in corso. Si intende automaticamente decaduto il Socio moroso nel pagamento dopo il 31 dicembre;
- Soci Onorari, la cui qualifica viene conferita dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio degli Anziani, a coloro che operano in modo eccezionale nei confronti della città di Pisa o della Compagnia; tale qualifica, che rende Socio a tutti gli effetti, ha durata illimitata.
3.5 Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno della Compagnia. La quota associativa ordinaria è intrasmissibile, quella onoraria è incedibile.
3.6 La qualità di associato si perde per decesso, recesso o espulsione.
Articolo 4: Diritti dei Soci
4.1 I Soci partecipano a pieno titolo alla vita della Compagnia e contribuiscono a determinare le scelte e gli orientamenti.
4.2 I Soci riuniti in Assemblea, purché in regola con la quota associativa, hanno diritto di voto per:
- L’approvazione e le modifiche dello Statuto;
- la nomina degli organi sociali della Compagnia.
4.3 Coloro i quali perdono la qualità di Socio anche per recesso ed espulsione non hanno alcun diritto al rimborso delle quote sociali versate né sul patrimonio sociale.
4.4 Se maggiori di età, i Soci hanno diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione.
4.5 Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio degli Anziani.
Articolo 5: Doveri dei Soci
5.1 È fatto obbligo ai Soci:
- di versare la quota associativa annuale entro il 31 Marzo di ogni anno; le eventuali sospensioni nei versamenti non esonerano il Socio dal pagamento delle quote arretrate;
- di contribuire al raggiungimento degli scopi della Compagnia e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini della Compagnia stessa;
- di contribuire, secondo possibilità, al mantenimento della pulizia e del decoro della sede sociale, compreso gli archivi e ogni altra necessità indicata di concerto con gli organi sociali;
- di fare, secondo possibilità e con il dovuto stile, azione di sviluppo associativo verso soggetti motivati che rispondano ai requisiti di cui al presente Statuto.
5.2 I Soci prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dalla Compagnia stessa o dalla legge.
5.3 Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono alla Compagnia.
Articolo 6: Recesso dei Soci
Il Socio potrà recedere dalla Compagnia in ogni momento, presentando lettera di recesso al Consiglio degli Anziani. Ciò non dà diritto al rimborso della quota annuale né del patrimonio.
Articolo 7: Espulsione e censura di un Socio
7.1 L’espulsione può essere proposta da qualsiasi Socio per indegnità o per evidente e palese ostilità verso la Compagnia stessa: è presa in esame e approvata o meno dal Consiglio degli Anziani che vota a maggioranza dei 2/3 dei soli consiglieri presenti. In quella occasione il voto del Presidente non viene espresso ma solo indicato. In caso di espulsione non vi è rimborso della quota annuale né del patrimonio.
7.2 I Soci che demeritano nei confronti dell’Associazione possono avere la censura da parte del Presidente su conforme parere del Consiglio degli Anziani che voterà a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri presenti.
Articolo 8: Dipendenti e collaboratori
8.1 I Soci della Compagnia prestano gratuitamente la loro opera in favore della stessa ed, occorrendo, possono stipulare con essa un rapporto di lavoro dipendente o autonomo nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia.
8.2 La Compagnia può assumere dei dipendenti, anche tra i Soci, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie e gli infortuni, agli enti previdenziali e assistenziali e di responsabilità civile verso i terzi.
8.3 La Compagnia può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti di scopo secondo le vigenti leggi in materia.
8.4 Le decisioni di cui sopra sono prese all’unanimità dal Consiglio degli Anziani presieduto dal Presidente e sentito il parere vincolante del Tesoriere.
Titolo III – Gli organi sociali
Articolo 9: organi sociali
9.1 Gli organi della Compagnia sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio degli Anziani;
- il Presidente.
9.2 Tutte le cariche sono gratuite e solamente per necessità motivate si può ricorrere in via straordinaria a quanto previsto dall’articolo 8.1, purché rimanga prevalente l’attività di volontariato condotta dall’organo di appartenenza dei Soci che hanno instaurato rapporti patrimoniale con la Compagnia.
Articolo 10: L’Assemblea dei Soci
10.1 L’Assemblea dei Soci (d’ora in avanti denominata “Assemblea”) è composta da tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annua e da tutti i Soci Onorari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio degli Anziani ed in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente, l’Assemblea elegge, tra i presenti, un Presidente che permetta lo svolgimento dell’ordine del giorno della stessa e che dura in carica solo per tale scopo. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
10.2 Tutti i Soci hanno la facoltà di proporre al Presidente di inserire, tra i vari argomenti all’ordine del giorno dell’ Assemblea dei Soci, iniziative, attività e argomenti di discussione che potranno essere messi ai voti con la maggioranza dei Soci presenti.
10.3 L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. Nel solo caso della variazione della quota associativa o della quantificazione di un contributo straordinario dei Soci per ripianare perdite d’esercizio, il quorum della votazione è ai 2/3 dei voti dei presenti.
10.4 L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente oppure ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quinto dei Soci (compresi quelli Onorari) in regola con il tesseramento per:
- l’esame e l’approvazione dei bilanci e della relazione di cassa entro il 30 Aprile di ogni anno;
- l’elezione dei componenti del Consiglio degli Anziani, qualora occorra procedere al loro rinnovo;
- deliberare sul programma di massima delle manifestazioni e delle attività della Compagnia;
- l’elezione dei Soci Onorari;
- discussione e approvazione delle proposte dei Soci Ordinari ed Onorari.
10.5 La convocazione dell’Assemblea Ordinaria si effettua almeno quindici giorni prima tramite avviso affisso in sede ed a seguire tramite posta elettronica e/o SMS e/o lettera ordinaria, telefono, fax oppure mediante pubblicazione di avviso sulla stampa locale e comunque secondo le indicazioni del singolo Socio.
10.6 L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei Soci della Compagnia e in seconda convocazione è validamente costituita con almeno 1/3 dei soli Soci ordinari presenti e delibera sempre a maggioranza dei 2/3 dei presenti. In caso di ordine del giorno di scioglimento della Compagnia si rinvia a quanto disposto dall’articolo 23.
10.7 L’Assemblea Straordinaria viene convocata per gravi motivi indifferibili, in via d’urgenza dal Presidente almeno 7 giorni prima con le stesse modalità di cui all’articolo 10.5 oppure, con le stesse modalità di convocazione, da almeno 1/3 dei soli Soci ordinari presenti in regola con il tesseramento. In caso di assenza, impedimento, opposizione contemporanea del Presidente e del Vicepresidente, l’Assemblea elegge tra i presenti un Presidente che permetta lo svolgimento dell’ordine del giorno della stessa e resta in carica solo per la durata dell’Assemblea. L’Assemblea Straordinaria può deliberare e decidere gli argomenti di cui al precedente articolo 10.4 ed anche le modifiche allo Statuto, lo scioglimento della Compagnia e la devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto al successivo articolo 23.
10.8 In ogni tipo di Assemblea, con qualsiasi ordine del giorno, è ammessa la delega, ma ciascun componente non potrà rappresentare più di un Socio, oltre se stesso. In entrambi i casi i Soci dovranno essere in regola con il tesseramento.
10.9 Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario tra i Soci, preferibilmente il Segretario della Compagnia, con il compito di stendere il verbale della suddetta, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, regola il diritto d’intervento da parte dei Soci e controlla la validità delle deleghe.
10.10 Per i Soci Ordinari e Onorari, se minorenni, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. I Soci minorenni non possono essere eleggibili.
10.11 L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Articolo 11: Il Consiglio degli Anziani
11.1 Il Consiglio degli Anziani (d’ora in avanti denominato “Consiglio”) è formato da cinque Soci Ordinari e/o Onorari eletti dall’Assemblea di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117
11.2 Il Consiglio assegna tra i suoi membri le seguenti cariche sociali, il cui mandato ha durata di 2 anni consecutivi a partire dalla sua elezione:
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere
11.3 Le cariche sociali sono rieleggibili.
11.4 Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, per la programmazione e la realizzazione delle manifestazioni e attività, per l’accettazione o meno dei Soci nonché per la loro espulsione. Può anche proporre all’Assemblea variazioni della quota associativa e dello Statuto.
11.5 I membri del Consiglio che non parteciperanno, senza giustificati motivi, a cinque riunioni consecutive, decadono automaticamente dal loro incarico e sono sostituiti da coloro che, nell’ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti.
11.6 Il Consiglio è validamente costituito a maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
11.7 Il Consiglio ha il compito di accogliere le proposte dei Soci e di metterle all’attenzione dell’Assemblea in modo tale che esse possano essere discusse ed eventualmente approvate attraverso la votazione. Al termine di ogni riunione è redatto in forma scritta apposito verbale che sarà inoltre visualizzabile nell’apposita sezione del sito web www.compagniadellostilepisano.it.
11.8 Il Consiglio è convocato, secondo le modalità di cui all’articolo 10.5 a cura del Presidente, che può delegare al riguardo il Segretario, almeno 7 giorni prima della data di convocazione.
11.9 Ogni attività o iniziativa svolta o patrocinata dalla Compagnia deve ricevere la preventiva approvazione da parte dei membri del Consiglio. Non è consentito ai singoli Soci e/o Consiglieri di svolgere attività in nome e per conto della Compagnia senza esserne preventivamente autorizzati.
11.10 Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
Articolo 12: Presidente e Vicepresidente
12.1 Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio; cura l’osservanza delle deliberazioni prese; adotta i provvedimenti d’urgenza nel caso in cui si rendano necessari, riferendo immediatamente al Consiglio; rappresenta la Compagnia di fronte ai terzi ed in giudizio. Stipula convenzioni tra la Compagnia ed altri enti o soggetti, previa delibera dell’Assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione. Il Presidente dura in carica un anno e può essere rieletto.
12.2 Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di impedimento.
Articolo 13: Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio; custodisce i documenti; cura la convocazione degli organi nonché l’aggiornamento del ruolo completo dei Soci; provvede all’applicazione di quanto disposto dall’Assemblea, dal Consiglio e dal Presidente.
Articolo 14: Tesoriere
Il Tesoriere ha l’incarico di provvedere alla riscossione delle quote versate dai Soci, nonché di occuparsi di tutti gli aspetti amministrativi e fiscali della Compagnia. Gestisce la cassa e le banche per i quali riferisce al Presidente e al Consiglio con la relazione trimestrale di cassa. Redige, riferendone al Presidente e al Consiglio, il bilancio consuntivo e di preventivo.
Titolo IV – Entrate e patrimonio sociale
Articolo 15: Patrimonio
15.1 Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n.117, il patrimonio della Compagnia è formato da:
- dalle quote annuali e contributi da parte dei Soci;
- contributi dei privati, dai lasciti, dalle donazioni;
- da contributi di enti pubblici e privati;
- proventi da convenzioni con enti pubblici e privati
- da beni mobili e immobili appartenenti alla Compagnia.
15.2 Il patrimonio della Compagnia è amministrato dal Consiglio degli Anziani o, per esso, dal Presidente.
Articolo 16: Erogazioni, donazioni e lasciti
16.1 La Compagnia può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio che determina anche le modalità e i tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.
16.2 La Compagnia può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto.
Articolo 17: Beni immobili, mobili e altri beni
La Compagnia può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; beni di proprietà dei Soci o di terzi possono essere dati in comodato d’uso alla Compagnia.
Articolo 18: Responsabilità della Compagnia
18.1 La Compagnia risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziare dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
18.2 La Compagnia può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’ente stesso.
Articolo 19: Esercizio sociale
L’esercizio sociale della Compagnia ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Articolo 20: Bilancio consuntivo
20.1 Il bilancio annuale è sottoposto all’Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 30 Aprile dalla chiusura dell’esercizio. Il Consiglio valuta precedentemente il bilancio predisposto dal Tesoriere che contiene le entrate e le spese relative all’anno precedente, lo sottopone all’Assemblea Ordinaria che lo approva. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede della Compagnia quindici giorni prima della convocazione dell’Assemblea Ordinaria affinché i Soci possano prenderne visione.
20.2 L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Articolo 21: Bilancio di Previsione
Il Consiglio, di concerto con il Tesoriere, predispone il bilancio di previsione per l’esercizio successivo, che contiene le previsioni delle entrate e delle spese per l’anno successivo. Il Bilancio di Previsione deve essere approvato dall’Assemblea che approva il Bilancio Consuntivo e deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della convocazione dell’Assemblea affinché i Soci ne possano prendere visione.
Articolo 22: Norme sulla redazione dei bilanci
22.1 I bilanci consuntivi e di previsione devono essere redatti secondo le norme vigenti. La gestione deve aver particolare cura del patrimonio e della cassa, evitando il formarsi di passività e cercando di consolidare, quando possibile, il patrimonio della Compagnia.
22.2 L’eventuale avanzo finanziario dovrà essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse nell’anno successivo a quello a cui si riferiscono. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.
Titolo V – Disposizioni finali
Articolo 23: Scioglimento
23.1 Lo scioglimento della Compagnia può avvenire per raggiungimento del fine o per grave insussistenza dei mezzi per il raggiungimento dello stesso, per grave e prolungato dissesto finanziario. Nei casi sui sopra, su proposta del Consiglio, è convocata un’Assemblea Straordinaria dei Soci che delibera lo scioglimento all’unanimità dei Soci presenti in regola con il tesseramento.
23.2 Le modalità di liquidazione del patrimonio residuo della Compagnia, dedotte le passività, seguiranno il criterio di devoluzione, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore pisani, da decidersi in Assemblea al momento dello scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
23.3 Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Articolo 24: Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.
Titolo VI – Clausola compromissoria
Articolo 25: Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitrato provvederà il Presidente del Tribunale di Pisa.
Titolo VII – Norme residuali
Articolo 26: Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è rispettato a norma del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riferimento all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e 13 del suddetto D.lgs.
Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci svoltasi a Pisa in via Pietro Gori, 17 il 20 giugno 2022 alle ore 21:30.